mercoledì, gennaio 11, 2006

8x1000

Una proposta di legge molto interessante che potrebbe aiutare la ricerca in Italia mira a creare un Fondo più stabile e duraturo per finanziare le varie branche della scienza. Un Fondo integrativo che non costituisca un peso economico né per la Finanziaria annuale né per le tasche dei contribuenti con ulteriori prelievi obbligatori. Chiaramente nessuno è obbligato a devolvere l'8x1000 a qualcuno. Ma chi sceglie di farlo non effettua una donazione, ma indica allo Stato come deve spendere il suo 8x1000 dell'Irpef che è tenuto a versare obbligatoriamente. Quindi, le risorse derivanti dall'8x1000 vanno considerate DANARO PUBBLICO. La donazione, invece, è libera e si può fare a chi si vuole, ma con i soldi propri. Ecco la proposta alla quale potrete scegliere di aderire nel dettaglio:

1) Istituzione di un Fondo integrativo per finanziare le varie branche della ricerca. All'elenco vigente dei possibili beneficiari cui poter destinare l'8x1000 dell'Irpef, ovvero le opzioni tra cui il contribuente può scegliere di firmare in sede di dichiarazione annuale dei redditi, aggiungere: "ricerca scientifica".
2) All' art. 48 della legge 20 maggio 1985 n. 222, dopo le parole: “conservazione dei beni colturali” aggiungere: “ricerca scientifica”. Della quota 8x1000 a diretta gestione statale, una percentuale non inferiore al 20 per cento va aggiunto al Fondo derivante dal precedente punto 1).
3) Al secondo comma dell' art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222, le parole ”scopi di interesse sociale o di carattere umanitario” sono sostituite dalle seguenti: “ scopo di interesse sociale, di carattere umanitario e scientifico”.
4) Il Fondo per la ricerca derivante dall'8x1000 dell'Irpef, si intende integrativo e non sostitutivo del finanziamento statale che ogni anno viene previsto nella Finanziaria. Pertanto, nelle finanziarie successive all'approvazione della presente proposta di legge, detto finanziamento statale non dovrà essere inferiore a quello stabilito nell'ultima finanziaria precedente l'approvazione della legge medesima.
5) Si istituisce l'obbligo della trasparenza per tutti i beneficiari di finanziamenti statali e derivanti dall'8x1000. I contribuenti hanno diritto di sapere come vengono spesi i loro soldi per valutare se rinnovare o revocare la propria scelta. Pertanto, entro e non oltre il primo trimestre di ogni anno, pena la cancellazione irrevocabile dall'elenco dei beneficiari di danaro pubblico (8x1000 e fondi diversi), gli stessi devono presentare: a) il bilancio dimostrante come sono stati spesi i finanziamenti nell'anno precedente; b) il programma che intendono realizzare nell'anno successivo. I bilanci e i programmi di tutti i beneficiari ammessi dovranno essere riportati su un apposito sito web istituzionle, gestito e controllato dallo Stato. Detto sito dovrà essere pubblicizzato e messo bene in evidenza.
N.B. Non rientrano nell'obbligo della trasparenza di cui al presente punto 5) le fondazioni e le associazioni di ricerca non profit che non beneficiano di danaro pubblico di nessuno tipo, compreso l'8x1000.
6) Donazioni volontarie e deducibilità fiscale. Al fine di rimpinguare il Fondo integrativo per la ricerca e di favorire il sostentamento delle fondazioni e delle associazioni no profit che si occupano di qualunque settore della ricerca, da quella bio-medica a quella tecnologica o di altro tipo, si riconosce la deducibilità fiscale totale delle donazioni. Le donazioni possono essere versate anche a più soggetti, purchè il totale importo annuo non superi la somma di 20.000 euro o il due per cento del reddito complessivo di chi dona.

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